GENITORI: tra comitato dei rappresentanti e associazione dei genitori

Capita sovente che un gruppo di genitori, coinvolto attivamente nella vita della scuola, voglia darsi una struttura più definita e giuridicamente riconosciuta al fine di operare in modo più funzionale e corretto. Se si rivolgono in segreteria della scuola si trovano spesso a dover scegliere tra due modelli organizzativi: quello del comitato dei rappresentanti di classe oppure l’associazione genitori. Molte volte preferiscono il comitato perché pare più semplice ed immediato senza le incombenze e le responsabilità di un’associazione. Soprattutto sembra un termine “più neutro” che va bene a tutti, senza il rischio di dividersi per differenze culturali o educative.
In realtà anche la formula del comitato porta con sé difficoltà e controindicazioni di non poco conto, per cui è opportuno, prima di decidere, conoscere meglio pregi e difetti delle due modalità organizzative.
1 - L’associazione è una libera aggregazione di genitori, che perseguono specifiche finalità in favore della famiglia e della scuola, alla luce di precisi valori di fondo. E’ regolata dalle leggi comuni dell’associazionismo, può agire in piena autonomia e responsabilità propria. Risponde delle sue azioni solo alla giustizia comune.
I genitori, condividendo precisi valori di riferimento, possono pronunciarsi nel merito delle proposte educative della scuola, nonché degli aspetti organizzativi o metodologici che non siano accettati alle famiglie. Presenta proposte per la definizione del POF e gli organi collegiali (Consigli di classe e di Istituto, collegi docenti) “ne devono tener conto”, in un confronto paritario e costruttivo. Sono in grado di assicurare, inoltre, una continuità storica dall’azione svolta dai genitori in un dato Istituto, favorendo la permanenza in associazione anche dei genitori di ex alunni dell’istituto per almeno due anni, in modo di realizzare  il passaggio del testimone.
In caso di forti divergenze tra le famiglie, possono costituirsi più associazioni all’interno dell’istituto, sulla base di valori differenziati, come accade per i docenti che dispongono di diversi sindacati, che si riuniscono poi a livello di istituto nell’organismo delle “Rappresentanze Sindacali Unitarie”. In questi casi può costituirsi il “Forum dei genitori di istituto” dove le diverse associazioni si incontrano per proposte comuni agli organi collegiali e al dirigente scolastico. L’associazione si fa carico della rappresentatività dei genitori, della loro informazione, formazione, intraprende autonomamente iniziative culturali, assistenziali, di solidarietà. Può avere una gestione autonoma dei fondi, che può ottenere dal Comune, da Enti vari del territorio e dagli stessi genitori. Indubbiamente esiste la difficoltà iniziale della costituzione di un’associazione, che richiede di riunire alcuni genitori, che condividano comuni valori e si diano una struttura organizzativa e dispongano di un proprio statuto.
2 - Il comitato è  organismo della scuola, soggetto alla normativa scolastica, sottoposta alla vigilanza del dirigente. Si costituisce riunendo semplicemente tutti i rappresentanti di classe. Non ha specifiche competenze se non quelle di elaborare delle proposte di cui gli organi collegiali (collegio docenti, consigli di classe e di istituto) devono tenere conto. Non possono intraprendere iniziative autonome, se non autorizzate dal dirigente, in quanto non possiedono di norma nessun potere né responsabilità di iniziativa. Non ha la possibilità di ampliare a discrezione propria gli spazi di azione o di intervento. In caso di dissensi interni, il comitato non può operare, in quanto i dissidenti, facendone parte di diritto, fanno mancare la necessaria legittimazione ad operare come “comitato di tutti i rappresentanti”. Ne consegue che i comitati evitano “pronunciamenti di merito su aspetti educativi e culturali” e si limitano ad aspetti organizzativi e operativi, che non causano contrapposizioni con altri genitori, oppure con il dirigente o con i docenti.
Il Comitato non  può che attenersi strettamente alle funzioni coerenti all’essere organo di tutti i rappresentanti di classe, senza alcun ampliamento di competenze, pena lo stravolgimento di tutto il sistema degli organismi della scuola. Come succederebbe nel caso che i componenti di un Consiglio di Istituto o di un Collegio docenti pretendessero  di agire come una libera associazione politica o sindacale, travalicando le proprie competenze istituzionali.  In verità a volte succede che collegi docenti  approvino proclami sindacal– politici, ma dove ci sono dirigenti capaci, in quelle occasioni i collegi si trasformano, prima, in assemblea sindacale, con piena libertà per i docenti di partecipare o meno senza alcun vincolo disciplinare. Allo stesso modo il rappresentante di classe non può fare altro che rappresentare le istanza dei propri elettori, i quali non li avrebbero votati se avessero saputo che avrebbero approfittato per fare qualcosa di diverso dal mandato ricevuto.  Succede, ma non è corretto in una democrazia adulta.
3 - Molti Comitati, appunto, si comportano “da associazione di fatto” in quanto tendono ad assommare i vantaggi dell’articolo 15 del T.U. , che autorizza i comitati, e quelli dell’articolo 18 della Costituzione, che legittima le libere associazioni, ma non si fanno carico dei corrispondenti svantaggi. Come a dire  che comporre un Comitato è facile, basta aggregare d’ufficio tutti i rappresentanti di classe , ma poi è difficile fare emergere una comune strategia operativa, che sia condivisa davvero ed efficace nella soluzione dei problemi più scottanti.
Allo stesso modo costa fatica aggregare inizialmente dei genitori in associazione, ma poi è più facile portare aventi un programma comune, sulla base di valori condivisi.
In analogia, è evidente che, per rinnovare la politica, risulterebbe molto più facile fare il comitato di tutti i parlamentari, tutti insieme appassionatamente, piuttosto che  far nascere dalla base un nuovo partito che la rinnovi davvero. Il gruppo unico dei parlamentari, eletti sui programmi contrapposti dei vari partiti, non  riuscirebbe a portare avanti un progetto di efficace rinnovamento e sarebbe costretto a limitarsi agli aspetti pratici urgenti e di universale ovvietà. I comitati scolastici, che vogliono farsi carico di una “politica genitoriale coerente ed efficace”, dovrebbero sobbarcarsi l’onere di costituirsi in  una libera associazione di fatto, che parla a nome proprio, non in veste di rappresentanti di tutte le classi.
4 - All’origine dell’attuale confusione ci sta lo stravolgimento delle elezioni scolastiche (art. 48 della Costituzione) verificatosi nella scuola negli anni settanta:
- per i docenti le liste le preparano i vari sindacati oppure le associazioni professionali. Gli eletti entrano, così, negli organi collegiali con l’impegno di realizzare i programmi promessi;
- per i genitori e gli studenti si fanno, invece,  liste di “notabili e persone disponibili” che poi possono fare ciò che vogliono. In democrazia, invece, il voto dovrebbe essere espresso su un programma da sottoporre agli elettori e vincolante per gli eletti, che dovrebbe poi realizzarlo.
Oggi in comitato si riuniscono i rappresentanti di classe che sono stati eletti per la disponibilità e non per portare avanti un determinato programma. Ne consegue che, poi, nel comitato siano costretti o ad attenersi a decisioni, prese  a maggioranza o all’unanimità, che non sono condivise dagli elettori della propria classe. In sintesi i Comitati si comportano come libere associazioni come se il vincolo elettorale non ci fosse più.
Se i comitati agiscono “da associazione di fatto”, dovrebbero, prima, procedere ad una formale costituzione, con statuto e struttura prevista dalle norme dell’associazionismo. Diversamente viene danneggiata la qualità della “partecipazione dei genitori” che ha bisogno di non confondere: la democrazia rappresentativa con i propri organismi elettivi (i comitati e i consigli), con la democrazia diretta (assemblea e associazione), che svolge il compito di sostegno e di proposta nei riguardi dei propri eletti.
5  - Le associazioni, a loro volta, si distinguono in “associazioni di fatto”  e “associazioni genitori nazionali, riconosciute dal Ministero”. Le prime si occupano del singolo istituto, le seconde, pur presenti nelle scuole, dispongono di una organizzazione territoriale a livello provinciale, regionale e dell’intero Paese.  Nei primi decenni di partecipazione scolastica si realizzava un interscambio naturale tra le associazioni di istituto e quelle territoriali, in quanto ogni tre anni i genitori dovevano eleggere i propri rappresentanti nel Consigli Scolastici Provinciali e Distrettuali su liste, preparate per lo più dalle associazioni nazionali. Con la scomparsa degli organismi scolastici territoriali, si assiste ad un fenomeno preoccupante per cui i genitori  si rinchiudono nel proprio istituto e non sentono la necessità di occuparsi di scuola ai livelli più alti. A loro volta le associazioni territoriali, non avendo l’adesione delle associazioni di fatto, rischiano di perdere contatto con la scuola reale degli istituti.
Si pone la sfida di come superare da una parte “la chiusura localistica” delle associazioni di fatto” e di dare radici e nuova linfa alle associazioni storiche, in modo di recuperare rilevanza pubblica ed istituzionale ai genitori, che possano rapportarsi con le autorità scolastiche e politiche ai vari livelli.
In attesa che vengano ricostituiti gli organi collegiali territoriali, il passaggio da associazione di fatto ad associazione territoriale può avvenire in diverse forme:
a – l’associazione di fatto  aderisce formalmente  all’A.Ge. nazionale;
b – l’associazione di fatto diventa  sezione dell’A.Ge. territoriale  (comunale, provinciale ..)
c -  l’associazione di fatto resta pluralista a livello di istituto,  con la possibilità statutaria di  non  limitarsi all’istituto, ma  incoraggiare soci o dirigenti ad aderire  contemporaneamente alle diverse associazioni nazionali, così da rafforzarne la rappresentatività davanti alle autorità pubbliche;
d – a loro volta le associazioni territoriali (Comunali Provinciali e Regionali)  devono prevedere nello statuto di poter accogliere non solo le associazioni,  ma anche i soci singoli.
           L’auspicio conclusivo è che i genitori sempre più numerosi si organizzino in comitati e in associazioni, nella consapevolezza che non si tratta di fini ma di strategie indispensabili per perseguire meglio, nella chiarezza dei ruoli e dei compiti,  la finalità ultima del miglioramento del servizio scolastico.